L’interruzione volontaria di gravidanza è un fenomeno che, nella maggior parte degli stati, è regolamentato da leggi che stabiliscono a quali condizioni è consentita. Vi sono paesi in cui le motivazioni riconosciute lecite sono di ordine medico, se cioè la gravidanza rappresenta un grave pericolo per la vita della donna o se vi sono gravi malformazioni o deficit del feto; in altri paesi le motivazioni sono legate a episodi di stupro o incesto; in altri ancora sono i fattori di ordine sociali quali la mancanza di un reddito, di un alloggio adeguato, di un legame relazionale formalizzato nel matrimonio, che possono sostenere le richieste di interruzione della gravidanza. Infine vi sono nazioni che legittimano l’interruzione volontaria di gravidanza su richiesta della donna. In Italia la legge che si occupa di questo argomento risale al 1978 ed è la N. 194. Tale normativa stabilisce che l’interruzione di gravidanza possa essere eseguita legalmente presso gli ospedali pubblici su richiesta dell’interessata, entro i primi 90 giorni di gestazione (calcolati dalla data del primo giorno dell’ultima mestruazione) e dopo aver avuto un certificato rilasciato dal ginecologo o anche dal medico di base. Il consultorio è un servizio autorizzato al rilascio della certificazione.
Una ragazza minorenne può interrompere la gravidanza con il consenso di entrambi i genitori o dei tutori; in situazioni che impediscano o sconsiglino il coinvolgimento dei genitori è possibile ricorrere all’intervento di un giudice, in particolare del giudice tutelare, per chiedere l’autorizzazione all’intervento; ciò avviene attraverso una relazione prodotta da un operatore del consultorio e un colloquio che il giudice effettua con la ragazza.
L’interruzione oltre i 90 giorni può essere eseguita solamente se la gravidanza o il parto rappresentino un grave pericolo di vita per la donna o siano accertati eventi patologici, anche malformazioni del feto, che possono causare un grave pericolo per la salute psichica o fisica della donna stessa. I consultori familiari affiancano, nelle varie fasi del percorso, le donne e le ragazze che richiedono l’interruzione di gravidanza, offrendo loro un aiuto che tiene conto dell’esperienza emotiva, relazionale e sanitaria sottostanti tale richiesta.

Il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza, che non può essere considerato a nessun titolo un metodo contraccettivo, è un fenomeno legato alla non conoscenza dei metodi contraccettivi o alla loro inefficacia. Per questo motivo la legge assegna ai consultori compiti relativi alla realizzazione di programmi di informazione contraccettiva al fine di prevenire il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza.